di Rosa Manca
Quello dei claim relativi ai prodotti biocidi è un tema molto delicato perché delimita l’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 528/2012. Per claim si intendono quelle proprietà che i prodotti biocidi devono o possono dichiarare in etichetta. L’art. 72 comma 3 del BPR, infatti, riporta che:
“Gli annunci pubblicitari dei biocidi non si riferiscono al prodotto in maniera fuorviante rispetto ai rischi che il prodotto comporta per la salute umana, la salute animale o l’ambiente e alla sua efficacia. In ogni caso, la pubblicità di un biocida non contiene le formule «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell’ambiente», «rispettoso degli animali» o indicazioni analoghe”.
Il caso in Germania
La Dm-drogerie markt GmbH & Co., una catena di drogherie che opera in territorio tedesco, ha immesso sul mercato il prodotto disinfettante “BioLYTHE” (biocida) con un’etichetta contenente, tra le altre indicazioni, la dicitura “delicato sulla pelle”. L’associazione tedesca per la lotta contro la concorrenza sleale ha ritenuto tale indicazione ingannevole e non conforme al BPR ed ha portato il caso all’attenzione della Corte di Giustizia dell’UE.
Con la sentenza del 20 Giugno 2024, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che una dicitura come “delicato sulla pelle” ha una connotazione positiva che evita l’evocazione di qualsiasi rischio, per cui risulta idonea nel fuorviare il consumatore. Dunque, secondo quanto dichiarato dalla Corte di Giustizia UE, risulta chiaro il divieto dell’uso di tale dicitura nell’etichetta del biocida in questione.
L’Unione Europea, dunque, disciplina rigorosamente la pubblicità relativa ai biocidi al fine di garantire che le informazioni fornite siano precise, non fuorvianti e che non possano indurre in errore i consumatori riguardo a rischi e benefici dell’uso di tali prodotti.
Quali sanzioni si rischiano in Italia?
Il Decreto Legislativo 179/2021 ha introdotto in Italia la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento BPR. I controlli, in caso di violazione, vengono effettuati da ispettori sotto il coordinamento del Ministero della Salute, che è l’autorità competente in materia in Italia. Tale Decreto punisce gli utilizzatori professionali o industriali che fanno uso di prodotti biocidi riportanti frasi di rischio e consigli di prudenza non conformi alla normativa vigente, con sanzioni fino a circa 15mila euro.
Per evitare la diffusione di claim ingannevoli ed eventuali sanzioni annesse nell’ambito di applicazione dei prodotti biocidi, è opportuno che le aziende adottino un approccio proattivo e integrato che preveda la conformità normativa ed una comunicazione chiara e trasparente.
GreeNet, grazie al suo team di esperti nel settore, può:
- fornire supporto alle aziende nella richiesta di autorizzazione e registrazione di un prodotto biocida;
- offrire aggiornamenti costanti sulle nuove normative del settore;
- assistere le aziende nella fase di verifica dei contenuti da riportare in etichetta secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) 528/2012.
Con la nostra esperienza nel settore ed una profonda conoscenza delle regolamentazioni, ti guideremo passo dopo passo, garantendo che i tuoi prodotti siano conformi e pronti per il mercato.
Nell’ambito dei claim ingannevoli, non perderti l’articolo che fa chiarezza sul fenomeno del “greenwashing” e dei rischi ad esso associati (leggi articolo).
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